
FAUNA E BIODIVERSITÀ, APPLICAZIONE STORICA DELL’ART. 9 DELLA COSTITUZIONE AL CGARS
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa accoglie le ragioni di LEAL, Lega Antivivisezionista, e Pro Natura: il principio di precauzione e la tutela della biodiversità prevalgono sull’interesse venatorio. Stangata sulla Regione Siciliana per il Piano Faunistico scaduto da oltre sette anni.
Importante vittoria legale e di civiltà per la tutela della fauna selvatica e dell’ambiente in Sicilia. Con l’Ordinanza n. 296/2026 (pubblicata in data odierna), il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS) ha confermato lo stop all’attività venatoria in pre-apertura per la Tortora selvatica (Streptopelia turtur), specie in grave stato di sofferenza conservativa, respingendo sul punto i ricorsi della Regione Siciliana e delle principali associazioni venatorie.
La pronuncia – ottenuta a seguito dell’azione giudiziaria promossa da LEAL Lega Antivivisezionista ETS e Federazione Nazionale Pro Natura APS con il supporto di Cabs e Green Impact fissa un precedente di straordinario valore per tutto il movimento ecologista e di tutela animale.

I PUNTI CHIAVE E L’IMPORTANZA DELLA PRONUNCIA PER LE ASSOCIAZIONE DI TUTELA ANIMALE
1. La preminenza della biodiversità sull’interesse economico-sportivo
Per la prima volta con tale incisività nei confronti dei calendari venatori regionali, il CGARS ribadisce che la tutela dell’Ambiente, della flora e della fauna costituisce un valore assoluto e un bene fondamentale. Richiamando espressamente la riforma dell’Articolo 9 della Costituzione e l’art. 191 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), i giudici d’appello hanno stabilito che le esigenze di conservazione della fauna prevalgono in modo netto sui contrapposti interessi economico-sportivi dei cacciatori.
2. L’applicazione rigorosa del “Principio di Precauzione”
L’Ordinanza sancisce che, di fronte al rischio anche solo potenziale di danno all’ecosistema o a specie a rischio, le Autorità pubbliche hanno il dovere di agire preventivamente. Nel bilanciamento tra il presunto “danno” lamentato dai cacciatori per la mancata attività venatoria e il rischio di estinzione o impoverimento delle specie volatili, il giudice amministrativo ha ritenuto prioritario e prevalente il bene della salute ambientale e della biodiversità.
3. Censurato il “far west” programmatorio: no a calendari senza Piani aggiornati
Il Giudice Amministrativo ha censurato severamente l’operato della Regione Siciliana, che ha emanato il Calendario Venatorio 2026-2027 basandosi su uno strumento di pianificazione (il Piano Faunistico-Venatorio) fermo al quinquennio 2013-2018. Un ritardo di oltre sette anni ritenuto del tutto incompatibile con le esigenze di monitoraggio scientifico della fauna migratoria e con i pareri scientifici dell’ISPRA.
LE DICHIARAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI E DEL LEGALE
“Questa ordinanza segna una svolta epocale per le battaglie legali a difesa degli animali. Il CGARS ha chiarito senza ombra di dubbio che la caccia non è un diritto intoccabile e che la vita degli animali e l’equilibrio degli ecosistemi sono protetti dalla Costituzione. Fermare la strage delle tortore selvatiche in pre-apertura era un atto dovuto di civiltà e rigore scientifico che la Regione voleva ignorare per accontentare le lobby delle doppiette.”
Avv. Aurora Loprete, Maria Chiara Giovinazzo e Luca D’Agostino (Legalo di LEAL e Pro Natura):
“La decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa riporta al centro del diritto il principio di precauzione e l’Articolo 9 della nostra Costituzione. La Regione Siciliana non potrà più ignorare i pareri dell’ISPRA né continuare a governare il territorio con piani faunistici scaduti da quasi un decennio. È una vittoria della legalità ambientale che rafforza tutte le associazioni che ogni giorno combattono nei tribunali per la salvaguardia della fauna”






