Discusso, riscritto e votato dalla Commissione Affari Sociali della Camera, l’emendamento alla Direttiva europea sulla vivisezione rischia di essere una svolta all’indietro. Ecco perché.
Tra il 18 e il 19 ottobre scorso, alcuni deputati della Commissione Affari Sociali della Camera hanno discusso e votato un mini-emendamento alla Direttiva europea sulla vivisezione – la legge 2010/63/UE – in fase di recepimento nel nostro Paese. Si chiama “emendamento”, ma in realtà è un elenco di raccomandazioni indirizzate al Governo, che nelle prossime settimane dovrà redigere la versione italiana della Direttiva.
Nel giro di 24 ore, il testo dell’emendamento è stato riscritto due volte, perdendo per strada il principio più nuovo e significativo, vale a dire l’idea che allo sviluppo dei metodi sostitutivi dovesse andare il 33 per cento dei fondi per la ricerca. Privato di questa misura originaria, di cui diamo atto al ministro Brambilla, l’emendamento non si presta ad alcun trionfalismo. Non è vero – come è stato scritto – che salverà la vita a decine di migliaia di animali (quali? come?). Non è vero che ribalta i nefasti effetti della Direttiva (magari). Non è vero che ci consentirà di voltare pagina, dopo decenni di massacri (in che modo?).
Purtroppo rischia di essere vero il contrario, e se le cose restano così come sono, se tutto ciò che il nostro Parlamento è disposto a fare per migliorare la Direttiva è questo, allora la vergogna europea si tramuterà in vergogna italiana.
Ecco i nove punti dell’emendamento e il nostro commento punto per punto:
A – Il Governo è tenuto a garantire l’implementazione di metodi alternativi destinando all’uopo congrui finanziamenti; formare personale esperto nella sostituzione degli animali con metodi in vitro, nel miglioramento delle condizioni sperimentali (principio delle 3R), anche tramite corsi di approfondimento all’interno di Centri di ricerca e Università integrandone il piano di studi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, assicurare l’osservazione e applicazione del principio delle 3R grazie alla presenza di un esperto in metodi alternativi e di un biostatistico all’interno di ogni Organismo preposto al benessere degli animali e del Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici…
Commento. La prima versione specificava che per “congrui finanziamenti” ai metodi alternativi bisognava intendere IL 33 PER CENTO DEI FONDI. Sparita questa precisazione, viene meno il punto più interessante di tutto l’emendamento. Che cosa significa ora “congrui finanziamenti”? A chi spetterà deciderlo? Se non si incentivano in modo CREDIBILE, COSPICUO E PRIORITARIO – lo sviluppo e la convalida dei metodi sostitutivi, se non si invogliano in modo preciso i ricercatori a specializzarsi in questo campo, la vivisezione difficilmente tramonterà o lo farà decenni più tardi del possibile e del necessario.
B – Il Governo è tenuto a vietare l’utilizzo di scimmie antropomorfe, cani, gatti e specie in via d’estinzione nel caso non risulti obbligatorio da legislazioni o da farmacopee nazionali o internazionali o non si tratti di ricerche finalizzate alla salute dell’uomo o delle specie coinvolte, previa autorizzazione del Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità…
Commento. Nella prima versione dell’emendamento, l’autorizzazione del Ministero della Salute era necessaria anche per I PRIMATI DEL VECCHIO E DEL NUOVO MONDO, vale a dire per tutte le scimmie normalmente usate nella sperimentazione. Ora, caduta questa clausola, l’autorizzazione sarà necessaria solo per le SCIMMIE ANTROPOMORFE (gibboni, babbuini, bonobo, oranghi e scimpanzé) che sono animali molto costosi e assai poco o per nulla usati in Italia. Insomma, è bastata la sostituzione di due parole (primati con scimmie antropomorfe) per cambiare in modo radicale la portata del punto B.
Inoltre, vietare gli esperimenti su scimmie antropomorfe, cani e gatti a condizione che non si tratti di ricerche obbligatorie per legge oppure finalizzate alla salute dell’uomo o delle specie coinvolte, significa non proibire nulla salvo – forse – alcuni test per la ricerca di base, dove però si utilizzano alla grande tutt’altro genere di animali: topi, ratti e primati, a proposito dei quali l’emendamento tace.
C – Il Governo è tenuto a vietare l’allevamento di primati, cani e gatti destinati alla sperimentazione di cui alla lettera b) su tutto il territorio nazionale…
Commento. Se accolta dal Governo e approvata dalla Commissione europea, questa raccomandazione metterebbe fuori legge l’ALLEVAMENTO DI CANI BEAGLE GREEN HILL DI MONTICHIARI (BS). E’ un punto che corona la lunga lotta del Coordinamento Fermare Green Hill: molto importante a livello simbolico, ma poco significativo nella pratica. Infatti l’emendamento proibisce l’ALLEVAMENTO dei cani MA NON LA SPERIMENTAZIONE sugli stessi. E i beagle necessari alla vivisezione verrebbero semplicemente allevati altrove e importati in Italia dall’estero.
Quanto agli altri animali destinati alla vivisezione, in Italia non esistono né allevamenti di gatti né tanto meno allevamenti di primati. Questi ultimi, infatti, difficilmente si riproducono negli stabulari e di norma vengono prelevati dal loro habitat naturale (almeno 100.000 animali all’anno per i laboratori di tutto il mondo). Topi, ratti e conigli, invece, si riproducono facilmente negli stabulari oppure vengono acquistati presso multinazionali specializzate.
Inoltre l’emendamento non parla di maiali per la vivisezione. Una dimenticanza che non mancherà di rassicurare l’allevamento di MAIALI TRANSGENICI per xenotrapianti di Cremona, inaugurato di recente.
D – Il Governo è tenuto ad assicurare una misura normativa sufficientemente cautelare nei confronti degli animali geneticamente modificati, tenendo conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell’effettiva necessità della manipolazione, del possibile impatto che potrebbe avere sul benessere degli animali e valutando i potenziali rischi per la salute umana, animale e l’ambiente…
Commento. Quello degli ANIMALI GENETICAMENTE MODIFICATI è un punto importante, che è stato trascurato dalla Direttiva europea, ma che nell’emendamento viene formulato in termini troppo vaghi per portare davvero a qualcosa. Bisogna considerare che il numero di animali geneticamente modificati che vengono allevati per la sperimentazione è in crescita allarmante: si tratta di animali che quasi sempre nascono già sofferenti, preda di patologie dolorose e disabilitanti. Se questo è il quadro, che cosa significa invitare il Governo a prendere delle misure “sufficientemente cautelari”? Chi deciderà che cosa bisogna intendere per “sufficientemente”? In che modo questo modo di porre la questione potrà avere ripercussioni sulla sicurezza e salute umane?
E – Il Governo è tenuto a vietare l’utilizzo di animali negli ambiti sperimentali di esercitazioni didattiche, ad eccezione dell’alta formazione dei medici e dei veterinari, ed esperimenti bellici…
Commento. La prima versione di questa raccomandazione, molto più incisiva, chiedeva che il governo vietasse l’utilizzo di animali nell’ambito sperimentale di ESERCITAZIONI DIDATTICHE, RICERCHE PER SOSTANZE D’ABUSO, ESPERIMENTI BELLICI E XENOTRAPIANTI. Tutto cassato, compresi gli esperimenti bellici e gli xenotrapianti. E’ possibile che in virtù di una norma così formulata si possano salvare qualche centinaio di animali utilizzati nella didattica inferiore e intermedia, niente di più.
F – Il Governo è tenuto a vietare gli esperimenti che non prevedono anestesia o analgesia, qualora provochino dolore all’animale…
Commento. PROPOSIZIONE OSCURA nella forma e nella sostanza: interpellati gli uffici parlamentari competenti, la Leal è in attesa di chiarimenti ufficiali.
G – Il Governo è tenuto ad assicurare un sistema ispettivo che garantisca il benessere degli animali da laboratorio, adeguatamente documentato e verificabile, al fine di promuovere la trasparenza, con un numero minimo di due ispezioni all’anno di cui una effettuata senza preavviso…
Commento. Non è un’indicazione più stringente rispetto alla Direttiva. Questa, all’articolo 34, prescrive infatti “ispezioni regolari di tutti gli allevatori, fornitori e utilizzatori, con una frequenza da decidersi in base all’ANALISI DEL RISCHIO”, dunque a seconda del numero e delle specie animali custodite nello stabulario e a seconda del tipo di sperimentazioni che lì vengono eseguite. In altre parole, la legge europea ipotizza un numero di ispezioni variabile (da zero a … n), commisurato alle caratteristiche – e al rischio – dello stabilimento in cui si svolgono gli esperimenti. Considerando che in Italia ci sono circa 600 centri di sperimentazione.
H – Il Governo è tenuto a predisporre una banca telematica per la raccolta di tutti i dati relativi all’utilizzo degli animali in progetti per fini scientifici o tecnologici e dei metodi alternativi.
Commento. Chi sarà responsabile di tale banca dati? In quale sede? Quali dati si suppone che possa raccogliere stante il regime di estrema “riservatezza” osservato dalle aziende in questo campo? Chi ne controllerà, e come, la qualità e la veridicità? Tutte qui le indicazioni che il Parlamento intende fornire a proposito di questo delicatissimo capitolo che riguarda la “trasparenza”?
I – Il Governo è tenuto a definire un quadro sanzionatorio appropriato in modo da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo.
Questa proposizione ricopia, impoverendolo, l’articolo 60 della Direttiva 2010/63/UE. Che dice: “Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare nel caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro 27 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva e provvedono a notificarle quanto prima possibile eventuali modifiche successive”. Niente di nuovo dunque.
Link alle tre versioni dell’emendamento:
http://parlamento.openpolis.it/emendamento/171977