LEAL Verona è stata presente in data 25 maggio alla riunione che si è tenuta in Comune a Verona con il Consigliere Laura Bocchi e gli incaricati dell’Ufficio Tutela Animali. Una riunione con le Associazioni Animaliste presenti sul territorio per apportare proposte per la modifica dell’attuale Regolamento comunale tutela animali.
Ogni delegato ha avuto la possibilità di parola per esporre le proprie idee che adesso verranno vagliate. Unanime la richiesta di tutte le Associazioni di maggiori controlli e sanzioni per chi non rispetta il regolamento comunale e le leggi dello stato in materia di animali.
Susanna Salaorni, responsabile di LEAL Verona, sulla base della sua vasta esperienza nell’ambito della tutela animale, ha consegnato un documento con le proposte di modifica che riportiamo di seguito.
REGOLAMENTO COMUNALE TUTELA ANIMALI E AMBIENTE
COMUNE DI VERONA
ART.4 comma 15
Si richiede l’eliminazione delle parole SALVO DEROGHE lasciando l’articolo modificato come di seguito:
È vietato il dono di animali, d’affezione e non, come premio, ricompensa ed omaggio nell’ambito di feste e manifestazioni pubbliche.
È vietato regalare animali nei negozi di animali, salvo l’appoggio degli stessi ad una delle Associazioni Animaliste presenti sul territorio, che ne cureranno l’affido e vigileranno sulla sterilizzazione a tempo debito.
ART.4 comma 24
È fatto divieto di:
a) lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o in altro mezzo di contenzione anche se all’ombra e con i finestrini aperti;
b) trasportare in autovettura o su carrello a rimorchio animali in gabbie che non permettano all’animale di alzarsi e sdraiarsi completamente, salvo che si tratti di animali liberi o selvatici feriti od in difficoltà per preservarli da ulteriori ferimenti fino alla visita veterinaria;
c) trasportare o tenere animali nel baule dell’autovettura, anche se ferma, quando questo è separato e non è tutt’uno con l’abitacolo.
Il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati disposti aereatori, esclusi i veicoli adibiti per trasporto per motivi sanitari e di cura.
ART.4 comma 28 (integrazione)
a) Divieto di detenere animali in via permanente sui balconi o in gabbia, salvo disposizione del medico veterinario, per più di 6 (sei) ore consecutive, dopodiché devono essere fatti uscire all’aperto o in idoneo paddock dove fare del moto;
b) si fa obbligo ai detentori di animali selvatici esotici e autoctoni di riprodurre, per gli animali detenuti in cattività, le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luoghi ove si trovano naturalmente queste specie, secondo le norme Cites con particolare attenzione per quelli detenuti nei circhi e negli spettacoli ove si impieghino animali.
ART.4 comma 29 (integrazione)
È fatto divieto in via assoluta di tenere gatti a catena in quanto incompatibile con l’etologia dello stesso, è vietato l’uso di collari con campanelli che posso provocare disturbi neurologici.
I gatti di privati che escono sul territorio devono essere dotati di collare apposito a sgancio automatico per la sicurezza dello stesso e non fissi, recante il numero di telefono del proprietario, per agevolare le pratiche di riconsegna dello stesso.
ART.8 comma 2 (integrazione)
g) Deve essere previsto all’interno della gabbie un luogo riparato e chiuso per garantire all’animale la privacy necessaria per il suo benessere psicofisico.
ART.12 comma 3 (integrazione)
È vietato detenere il cane con guinzaglio allacciato a nodo scorsoio perché può causare ipossia e danni permanenti.
ART.13 comma 8 (integrazione)
Nelle zone ove esista una colonia registrata visibile con punti di ristoro a vista, viene collocata una targhetta riportante la sua presenza e la tutela stabilita per legge.
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