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A Londra i primi frutti avvelenati

Mag 23, 2011 | Proteste e Incontri

La vergogna europea in discussione in Inghilterra: le associazioni animaliste chiedono al Governo di non tradire gli animali e la pubblica opinione.

Veloce, pratico, conclusivo. E – soprattutto – sottratto a ogni dibattito pubblico e parlamentare. Così minaccia di essere il recepimento inglese della Direttiva sulla vivisezione approvata a Strasburgo nel settembre 2010. Il Governo di Londra ha infatti dichiarato di voler puntare su un iter di tipo amministrativo anziché politico. In altre parole: la trascrizione britannica della più controversa Direttiva degli ultimi anni sarà con ogni probabilità affidata al Home Office, il Ministero degli Interni inglese, che elaborerà il testo senza presentarlo al Parlamento, se non per la votazione finale.
Secondo la più antica società antivivisezionista inglese, la Società reale per la prevenzione della crudeltà sugli animali (RSPCA), la situazione è da “allarme rosso“. Altre importanti associazioni animaliste hanno unito le forze per denunciare questa prospettiva e chiedere al Governo di non abbassare gli standard di protezione degli animali da laboratorio di cui gode il Regno Unito. Ma è proprio quello che succederà se la Direttiva sarà recepita così com’è stata votata dal Parlamento europeo otto mesi fa.
Se le associazioni inglesi non ottengono quel che chiedono, se cede il “bastione” britannico, è molto difficile che gli altri 26 paesi europei non si accodino promulgando testi penosi, difficili da accettare anche per il più possibilista degli osservatori. Per capire qual è la posta in gioco e da quali standard le associazioni inglesi cercano di prendere le distanze basta considerare la portata delle richieste che rivolgono al loro governo
Stando al documento che hanno inviato al loro governo (e che trovate qui sotto tradotto integralmente in italiano) il Regno Unito:
– non deve consentire l’utilizzo delle Grandi Scimmie e neppure l’uso reiterato dello stesso animale in esperimenti che gli causano dolore intenso, sofferenza e angoscia (articolo 55);
– non deve autorizzare alcuna ricerca tramite le “procedure amministrative semplificate” previste dall’articolo 42;
– deve proibire senza eccezioni la sperimentazione sugli animali in via di estinzione, su quelli prelevati nel loro ambiente naturale e su quelli randagi o selvatici;
– non deve permettere che si sperimenti sui primati non umani nella ricerca di base (quella che non è finalizzata alla ricerca di cure e medicine) o per semplici “affezioni umane debilitanti”;
– deve vietare esperimenti dolorosi come le grandi operazioni chirurgiche eseguite senza anestesia per valutare l’efficacia degli analgesici; i test che provocano la morte degli animali per avvelenamento da tossine mescolate al loro cibo; la deliberata esposizione di animali coscienti a condizioni letali di estremo freddo, caldo o pressione barometrica; gli studi sugli effetti di agenti infettivi o tossici, che sono causa di agonia protratta con forte angoscia, o di una morte rapida con intenso dolore.
Insomma, il “Governo dovrebbe perseguire standard di benessere animale superiori a quelli definiti dalla legge europea così da riflettere l’etica e la cultura dell’opinione pubblica britannica”…
E l’Italia? Il sottosegretario alla Salute Francesca Martini non nasconde di essere favorevole a una svolta nel campo della sperimentazione: “Il recepimento della Direttiva sarà un’occasione per rafforzare le misure di tutela degli animali e dare un impulso alle tecniche alternative”, ha ribadito di recente. Nessuno più della Leal pensa e sa quanto sia importante la carta dei metodi sostitutivi, ma da sola non basta a vincere la partita. Ogni punto di quelli sopra citati rappresenta uno scoglio. La battaglia è appena cominciata.
1) link al documento della RSPCA
http://www.rspca.org.uk/ImageLocator/LocateAsset?asset=document&assetId=1232724976955&mode=prd
2) link al documento originale (in inglese) del documento che presentiamo qui sotto
www.navs.org.uk/downloads/demandsfor201063eu.pdf
3) L’immagine che illustra questo articolo in home page fa parte dell’esercitazione degli studenti IED di Milano intitolata “La bellezza insanguinata”:
www.leal.it/esercitazione-degli-studenti-ied-la-bellezza-insanguinata/
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>> TRADUZIONE INTEGRALE DEL DOCUMENTO INGLESE
Raccomandazioni sul recepimento della Direttiva 2010/63/EU da parte delle Associazioni che sostengono la protezione animale e la sperimentazione non animale nel Regno Unito (Animal Defenders International, NAVS, Lord Dowding Fund, OneKind, Animal Aid, Peta UK, Uncaged)
Introduzione
A sottoscrivere questo documento sono una serie di organizzazioni non-profit il cui scopo è difendere il benessere degli animali e promuovere una ricerca biomedica e una sperimentazione tossicologica affidabili.
Con questo documento sottoponiamo al Governo alcuni suggerimenti che riguardano il recepimento della Direttiva 2010/63/EU. Le proposte che avanziamo hanno l’obiettivo di assicurare un’efficiente applicazione della Direttiva. In particolare, richiamiamo l’attenzione del Governo sull’obiettivo prioritario che sta alla base della nuova Direttiva:
L’obiettivo ultimo dovrebbe essere la sostituzione di tutti gli esperimenti animali. Oltre agli effetti positivi sul benessere degli animali, i metodi alternativi possono dare informazioni attendibilii grazie a tecniche di prova moderne e controllate dal punto di vista della qualità, che potrebbero essere più rapide e meno costose dei metodi tradizionali basati sulla sperimentazione animale (1).
Questo obiettivo riflette la desiderabilità di ridurre, e in ultima analisi eliminare, la sperimentazione animale, ed è in linea con l’impegno più importante del Governo in questo ambito: “lavorare per ridurre l’impiego degli animali nella ricerca scientifica” (2). Il recepimento della direttiva 2010/63/EU offre l’opportunità di rivedere le disposizioni vigenti nel Regno Unito e confermare l’impegno del Governo in questo campo. Riteniamo che il Governo dovrebbe attenersi, nel recepimento della Direttiva, ai seguenti principi chiave:
Rispetto per il contesto culturale del Regno Unito: il Governo dovrebbe perseguire standard di benessere animale superiori a quelli definiti dalla legge europea, così da riflettere le inclinazioni culturali ed etiche dell’opinione pubblica britannica in fatto di protezione degli animali. Il considerando n. 7 della Direttiva riconosce che “l’atteggiamento nei confronti degli animali dipende anche dalla percezione nazionale” e l’articolo 2 della Direttiva consente di mantenere misure nazionali più restrittive.
Un processo democratico e aperto: le leggi e le normative nazionali dovrebbero far riferimento agli orientamenti dell’opinione pubblica elaborando sia un indirizzo politico complessivo sia degli strumenti adeguati alla valutazione dei danni-benefici di ciascuno dei progetti di sperimentazione proposti. Il Governo inglese dovrebbe optare per un recepimento di tipo politico della Direttiva 2010/63/EU che assicuri il massimo di democraticità e trasparenza, e che sia aperto al giudizio e al coinvolgimento degli esperti di tutte le discipline coinvolte. Accelerare il recepimento della Direttiva affidandolo a un iter di tipo puramente amministrativo escluderebbe il pubblico dal dibattito privando il Governo di un prezioso apporto.
Importanza dei considerando: nella legislazione europea, i considerando rivestono un’importanza chiave per quanto riguarda l’interpretazione delle disposizioni degli articoli. Pertanto, nel processo di recepimento della Direttiva, il Governo dovrebbe garantire che essi vengano presi nella debita considerazione per quanto riguarda l’interpretazione delle diverse disposizioni. Secondo l’attuale giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, i considerando “possono espandere il campo di applicazione di una disposizione ambigua” (3) e possono pertanto essere usati per garantire una maggiore protezione agli animali. Questo significa che il Governo può considerare i seguenti punti prioritari nel processo di recepimento della Direttiva:
–        Un indicatore del grado di civiltà di una società è il trattamento che questa riserva agli animali
–        Bisogna ridurre al minimo la sofferenza degli animali
–        Occorre sostenere una scienza di alta qualità
–        E’ necessario sostituire gli esperimenti animali

Obiettivi del Regno Unito per il recepimento della Direttiva 2010/63/EU nella legislazione nazionale
La nuova Direttiva europea consente di migliorare in modo significativo la protezione degli animali da laboratorio nel Regno Unito. Le seguenti aree, elencate nell’ordine in cui si trovano nella Direttiva, sono quelle che riteniamo debbano avere la priorità nell’azione del Governo.
–        Mantenimento delle disposizioni più restrittive esistenti nel Regno Unito in fatto di protezione degli animali (in riferimento all’articolo 2)
–        Riduzione dell’uso dei primati nei laboratori britannici (in riferimento all’articolo 8 )
–       Eliminazione graduale dell’uso dei primati catturati in natura dai fornitori (in riferimento all’articolo 10)
–        Limitazione della sofferenza animale (in riferimento all’articolo 15)
–        Aumento della trasparenza (in riferimento all’articolo 43)
–        Aumento della condivisione dei dati per evitare esperimenti non necessari (in riferimento all’articolo 46 e al considerando n. 47)
–        Creazione di un laboratorio nazionale per la convalida e l’implementazione di metodi alternativi (in riferimento all’articolo 47)
–        Identificazione di aree di ricerca per la sostituzione dei test con gli animali tramite sistematiche rassegne tematiche (in riferimento all’articolo 58)
–        Utilizzo effettivo dei metodi non-animali
Tutti questi obiettivi sono alla portata del Governo nel corso di questa importante revisione della normativa sulla sperimentazione animale nel Regno Unito, la prima da 25 anni a questa parte.
La Commissione europea giustifica l’avvenuto processo di revisione della Direttiva 86/609 citando la sua incapacità di riflettere il sentire dell’opinione pubblica nei confronti del benessere degli animali (4). Nel Regno Unito, il permesso di condurre esperimenti sugli animali piuttosto che un diritto è una “deroga” concessa in via condizionale dal Governo, che agisce in rappresentanza dei cittadini (5).
Noi concordiamo con il Ministero degli Interni sul fatto che la valutazione etica rafforzi la protezione (6) degli animali e notiamo che questo e altri elementi che rafforzano la credibilità delle istituzioni pubbliche, per esempio la trasparenza, incidono sulla riduzione della sofferenza animale e l’aumento del benessere animale.
Non ci sono prove che una regolamentazione più severa della sperimentazione animale scoraggi gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo biomedico (7). Al contrario, visti i problemi scientifici ed etici associati alla ricerca animale, una regolamentazione di questo tipo non può che stimolare lo sviluppo di nuovi metodi non-animali che offrano vantaggi medici, economici e di legittimazione sociale. Sollecitiamo il Governo a tener conto di ciò, e inoltre a far tesoro delle lezioni ricevute in altri settori, per esempio in quello della regolamentazione bancaria, nel rispondere a chi con argomenti speciosi lo invita a indebolire gli standard britannici esistenti o a resistere all’esplicita richiesta da parte del pubblico di misure che migliorino la protezione degli animali.
Il recepimento della nuova Direttiva dà la possibilità al Governo di essere un arbitro obiettivo e neutrale, garantendo l’adozione di misure che riflettano il sentire dell’opinione pubblica e difendano in modo efficace gli animali.
Mantenimento delle disposizioni più restrittive in fatto di protezione animale esistenti nel Regno Unito
Laddove il Regno Unito ha standard più alti di quelli della Direttiva europea, non deve abbassarli. L’articolo 2 è chiaro sul diritto che hanno gli Stati membri di “mantenere disposizioni (…) intese ad assicurare una protezione più estesa degli animali che rientrano nell’ambito di applicazione della presente Direttiva”. Per “misura più restrittiva” bisogna intendere una legge esistente oppure norme o regole non scritte come quella cui si attiene il Ministero degli Interni non autorizzando mai procedure che coinvolgano le Grandi Scimmie. In particolare:
–        Il Regno Unito non dovrebbe recepire nessuna delle “clausole di salvaguardia” dell’articolo 55 sull’uso delle Grandi Scimmie e sull’autorizzazione a procedure che causano dolore intenso, sofferenza e angoscia agli animali.
–        Il Ministero degli Interni dovrebbe mantenere un regime di ispezioni più stretto rispetto a quello previsto dall’articolo 34 della Direttiva.
–        Nell’istituzione degli “Organismi preposti al benessere degli animali” richiesta dagli articoli 26 e 27, il Regno Unito dovrebbe mantenere il regime di valutazione danno-beneficio attualmente in vigore negli ERP (ethical review processes) locali al fine di garantire una adeguata valutazione delle singole richieste di sperimentazione.
–        La possibilità di istituire un regime di “procedura amministrativa semplificata” per l’autorizzazione di alcuni progetti di sperimentazione, prevista dall’articolo 42 della Direttiva, non dovrebbe essere accolta nella legge nazionale.
–        Il Regno Unito non dovrebbe prevedere alcuna deroga ai divieti di sperimentazione sugli animali randagi o selvatici (articolo 11), sugli animali prelevati dal loro ambiente naturale (articolo 9) e sugli animali che appartengono a specie in via di estinzione (articolo 7).
–        Il Regno Unito dovrebbe mantenere la protezione attualmente accordata alle forme embrionali di mammiferi, rettili e uccelli a partire dal 50% della gestazione (articolo 1)
Riduzione dell’uso dei primati nei laboratori del Regno Unito
Come utilizzatore numero uno di primati in Europa (8), il Regno Unito ha una particolare responsabilità nel ridurre rapidamente il numero di primati che utilizza annualmente. L’articolo 8 circoscrive l’utilizzo dei primati ad alcuni casi specifici.
–        Dovrebbe essere stilato un elenco esaustivo di tutte le condizioni mediche per le quali i primati possono essere usati nella sperimentazione. L’articolo 8 consente la ricerca applicata solo nel caso di “affezioni umane debilitanti o potenzialmente letali”. Questa espressione andrebbe interpretata alla luce del considerando n. 17, che intende per condizione debilitante una condizione che abbia “un sensibile impatto sulla vita quotidiana della persona”(9). Andrebbe dunque compilato un elenco esaustivo di condizioni mediche in consultazione con i diversi protagonisti del settore e con l’opinione pubblica (10). Una volta recepita la Direttiva, questo dovrebbe portare a una sostanziale riduzione del numero di primati usati nel Regno Unito.
–        Nella ricerca di base non dovrebbe essere consentito l’uso di primati non umani anche se non sono in pericolo di estinzione. Mentre nella ricerca applicata sono previste alcune limitazioni all’uso dei primati, non ci sono restrizioni di sorta al loro utilizzo quando si tratta di ricerca di base. E’ una situazione abnorme, dal momento che la ricerca di base non si propone di trovare cure a patologie esistenti, e c’è il forte rischio che i test proibiti dal paragrafo 1 dell’articolo 8 della Direttiva vengano permessi alla voce ricerca di base. Il Governo dovrebbe colmare questa lacuna proibendo ogni tipo di ricerca sui primati salvo che nei “settori biomedici fondamentali per gli esseri umani” (considerando 17) .
Eliminazione graduale dell’uso dei primati catturati in natura dai fornitori. Oltre la metà di tutti i primati importati in Inghilterra sono figli di (uno o entrambi) genitori catturati in natura (F1)(11). La cattura dei primati nel loro ambiente naturale è causa di degrado ambientale e di grande sofferenza non solo per i singoli esemplari ma per i gruppi di provenienza, con un significativo impatto negativo sulla conservazione delle diverse specie di primati (12).
L’articolo 10 e l’Allegato II della Direttiva 2010/63 /EU stabilisce un programma per la graduale eliminazione dell’uso di scimmie catturate in natura (F1), e per la loro sostituzione con piccoli di animali nati in cattività (animali F2). Questo programma, tuttavia, è subordinato alla pubblicazione di uno “studio di fattibilità” (fatta eccezione per le scimmie uistitì); si tratta con ogni evidenza di una concessione strappata dai fornitori dell’industria nel tentativo di rimandare l’esclusione dalla sperimentazione dei primati catturati in natura.
Ne consegue che la scadenza per la graduale eliminazione dell’uso dei macachi e altre scimmie F1 si colloca tra i 5 e i 12 anni a partire dall’entrata in vigore della Direttiva (gennaio 2013), “a condizione che lo studio non consigli un periodo più prolungato”. La scadenza per le scimmie uistitì è stata invece fissata al “terzo anno a partire dall’entrata in vigore di questa direttiva”.
In ogni caso, uno studio di fattibilità è già stato completato dalla società di consulenza indipendente Prognos, per conto della Commissione Europea, che ha concluso nella sua valutazione preliminare che “un periodo di transizione di 5 anni dovrebbe permettere alla maggior parte degli stabilimenti di allevamento di incrementare la propria produzione e fornire agli utenti animali un numero sufficiente di animali” e che “i costi aggiuntivi non dovrebbero essere significativamente elevati”. Non c’è nulla che impedisca al Regno Unito di conformarsi all’articolo 10 della Direttiva in anticipo sugli obiettivi di cui all’Allegato II.
Esortiamo pertanto con forza il Governo britannico a porre fine all’uso di primati F1 entro 5 anni dall’entrata in vigore della Direttiva, a prescindere dal nuovo studio di fattibilità.
Limitazione della sofferenza animale
L’articolo 15 stabilisce che ci debba essere un limite alla sofferenza degli animali: “Gli Stati membri assicurano che una procedura non sia effettuata qualora causi dolore, sofferenza o angoscia intensi che potrebbero protrarsi e non possano essere alleviati”. Al fine di recepire questa disposizione in modo efficace, il Ministero degli Interni dovrebbe istituire una nuova sottocategoria di esperimenti che comportano una sofferenza “intensa”, superiore al limite consentito. Noi suggeriamo che questa “categoria” di sofferenza sia denominata “grave e prolungata” e contenga esempi di esperimenti autorizzati in passato che non sono più consentiti.
Tra questi andrebbero inclusi:
–        Le grandi operazioni chirurgiche eseguite senza anestesia sui cosiddetti animali di controllo per valutare l’efficacia degli analgesici; i test per misurare l’efficacia degli analgesici che richiedono di provocare un intenso dolore negli animali.
–       Gli esperimenti che provocano la morte degli animali per avvelenamento da tossine mescolate alla dieta; le prolungate e massicce restrizioni nell’assunzione di acqua e/o cibo.
–        La deliberata esposizione di animali coscienti a condizioni letali di estremo freddo, caldo o pressione barometrica.
–        Gli studi sugli effetti di agenti infettivi o tossici, che sono causa di agonia protratta con forte angoscia, o di una morte rapida con intenso dolore.
–        L’applicazione di stimoli nocivi reiterati e di estrema violenza ai quali sia impossibile sottrarsi.
–        Periodi prolungati di severa costrizione fisica (impossibilità a muoversi).
Laboratori nazionali per lo sviluppo e la convalida di metodi alternativi
In base all’articolo 47 della Direttiva, il Regno Unito ha l’obbligo di “contribuire allo sviluppo e alla convalida dei metodi alternativi”. Al relativo paragrafo 2 si legge che “gli Stati membri assistono la Commissione nell’individuare e designare laboratori specializzati e qualificati idonei alla realizzazione dei suddetti studi di convalida”.
Il Centro nazionale inglese per lo sviluppo delle 3R (NC3Rs) attualmente è troppo focalizzato sulle voci “perfezionamento” e “riduzione”, e troppo poco sulla “sostituzione”, vale a dire il settore che ha registrato negli ultimi anni i progressi scientifici e tecnologici più significativi. Lo sviluppo di sofisticati metodi di sperimentazione non animale è un sicuro vantaggio per la scienza e l’industria britanniche, e previene la sofferenza degli animali.
Le associazioni firmatarie di questo documento ritengono che, in qualità di secondo maggiore utilizzatore di animali da laboratorio in Europa, il Regno Unito dovrebbe dare un contributo sostanziale sia allo sviluppo sia alla convalida di metodi alternativi. Bisognerebbe individuare e riconoscere ufficialmente diversi laboratori incaricati di sviluppare e convalidare nuovi metodi di sperimentazione in coordinamento con ECVAM. Questo porrebbe il Regno Unito all’avanguardia in fatto di innovazione scientifica, velocizzerebbe la sostituzione dei test animali, e, con il tempo consentirebbe anche notevoli risparmi alle aziende.
Maggiore trasparenza, controllo democratico delle istituzioni, allargamento delle possibilità di controllo scientifico
La trasparenza accresce la possibilità di controllo democratico delle istituzioni ed è strettamente collegata alla riduzione della sofferenza degli animali, migliorandone il benessere. Un maggiore controllo da parte della comunità scientifica e dell’opinione pubblica è certamente di beneficio alla scienza.
In base all’articolo 43, devono essere pubblicati degli studi di sintesi che comprendano tutte le componenti di un determinato progetto, cosa che fornirà informazioni più dettagliate e sistematiche di quanto non facciano gli “abstract” attualmente richiesti. In particolare, le “informazioni sugli obiettivi del progetto, ivi compresi i danni e i benefici previsti, nonché il numero e i tipi di animali da utilizzare” e “la dimostrazione della conformità ai requisiti di sostituzione, riduzione e perfezionamento” sono componenti essenziali, attualmente del tutto assenti oppure descritte in modo inadeguato negli abstract. In accordo con gli articoli 38 e 39 andrebbe anche realizzata una valutazione retrospettiva di tutti i progetti, e per consentire un più approfondito apprezzamento delle procedure da parte del pubblico e della comunità scientifica, i risultati di queste valutazioni retrospettive dovrebbero essere pubblicati insieme con gli abstract, come previsto dall’articolo 43.
Il considerando n. 41 della Direttiva stabilisce che “per garantire l’informazione dell’opinione pubblica, è importante pubblicare informazioni obiettive in merito ai progetti che impiegano animali vivi”. Attualmente la sezione 24 dell’ASPA [si tratta dell’UK Animals (Scientific Procedures) Act del 1986, che recepisce la Direttiva europea sulla vivisezione del 1986 ndr] proibisce alle persone che possiedono informazioni obiettive sui test sugli animali di renderle accessibili al pubblico e anzi le minaccia di reclusione. Pertanto, la Sezione 24 andrebbe abrogata.
Identificazione di aree di ricerca per la sostituzione dei test con gli animali tramite sistematiche rassegne tematiche
Noi appoggiamo pienamente la Raccomandazione al Governo dell’Animal Procedures Committee del 2005/6 vale a dire l’idea che andrebbero identificati e perseguiti una serie di obiettivi destinati a por fine alla sperimentazione animale perché la sincera preoccupazione per la sofferenza degli animali richiede “una forte determinazione a lavorare con fantasia e in modo costruttivo per porre fine all’utilizzo defli animali. Abbiamo notato che, sia pure in un ambito chiaramente diverso qua’è quello dell’inquinamento ambientale, l’identificazione di obiettivi impegnativi ha fornito una meta per cui lavorare anche laddove essa richiedeva forti processi d’innovazione, non solo tecnologica (13).
Pertanto il Governo dovrebbe lavorare in collaborazione con tutti i protagonisti del settore per costruire una road map che porti alla sostituzione degli esperimenti animali, grazie anche a sistematiche rassegne tematiche di specifiche categorie di test ed esperimenti sugli animali.
L’articolo 58 della Direttiva richiede che vengano periodicamente effettuati “riesami tematici sulla sostituzione, sulla riduzione e sul perfezionamento dell’uso degli animali nelle procedure”. Dato il ruolo che gli Stati membri dovranno avere in questo processo, chiediamo che il Regno Unito guidi l’agenda della EU realizzando sistematiche analisi tematiche a livello nazionale in consultazione con tutti i protagonisti del settore. Ci sono molti ambiti nei quali l’uso degli animali può essere rapidamente eliminato. Il Ministero degli Interni ha già annunciato l’intenzione del Governo di vietare l’uso di animali nella sperimentazione di prodotti per la cura della casa. Accogliamo con favore questa iniziativa e chiediamo al Governo di rivedere l’uso di animali nei seguenti settori il più rapidamente possibile:
Insegnamento: gli animali utilizzati a scopi didattici sono stati 1860 nel 2009, e potrebbero essere facilmente sostituiti da metodi alternativi basati sul computer.
Studi forensi: nel campo degli studi legali sono stati utilizzati 10 animali nel 2008 e nessuno nel 2009. I gruppi firmatari di questo documento ritengono che l’uso di animali in questo settore sia altamente discutibile, e il modesto numero di animali impiegati rende possibile una rapida sostituzione.
Militare: l’utilizzo di animali per la realizzazione di test bellici è altamente immorale e fortemente avversato dal pubblico britannico. Andrebbe quindi fermato immediatamente. La Germania ha già vietato questo tipo di test e nel Regno Unito il numero di animali utilizzati nei test bellici è diminuito dai 21.118 del 2005 agli 8.168 del 2009. Tuttavia, l’utilizzo dei primati in questo campo risulta in aumento (14).
Conservazione delle specie: questa motivazione per la realizzazione di test con gli animali è contemplata nella nuova Direttiva, ma non nell’attuale normativa inglese. A quanto pare, nel Regno Unito pochi o nessun animale viene utilizzato in esperimenti che abbiano questa motivazione. Chiediamo pertanto che i test di questo tipo siano proibiti in futuro. I gruppi per la conservazione delle specie ritengono che il miglior modo di proteggerle sia proteggerle nel loro habitat naturale.
Condivisione dei dati
Il considerando n. 42 stabilisce che “è necessario introdurre misure specifiche per incrementare l’uso di approcci alternativi ed eliminare inutili ripetizioni della sperimentazione regolatoria. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero riconoscere la validità dei dati sperimentali ottenuti con i metodi previsti dalla legislazione dell’Unione”.
Tale requisito (articolo 46) dovrebbe essere accolto nella legislazione britannica secondo l’interpretazione più restrittiva possibile.
Effettivo ricorso ai metodi non-animali
Sia in Inghilterra che altrove, l’argomento più spesso invocato in difesa delle leggi sulla sperimentazione animale è che gli animali saranno utilizzati soltanto dove non esistono alternative. E invece, malgrado queste rassicurazioni, molto spesso accade che si preferisca continuare a sperimentare sugli animali anche quando sono disponibili dei metodi sostitutivi.
Un certo numero di considerando e di articoli della nuova Direttiva (per esempio i considerando n. 10; 11; 12; 42; 46 e 47 e gli articoli 4; 38 e 47), compreso quelli sull’autorizzazione delle procedure, fanno appello all’utilizzo dei metodi non-animali. E’ vitale che il recepimento della nuova Direttiva serva da volano per assicurare che si faccia effettivamente ricorso ai metodi sostitutivi. Dove esistono metodi non-animali è importante che questi non siano considerati degli optional né che vi si ricorra solo quando conviene; il loro uso dev’essere obbligatorio.
NOTE
(1) Relazione introduttiva alla Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici presentata dalla Commissione. [Datata 2008, in seguito scartata ndr]
Testo inglese: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ
Testo italiano: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
(2) The Coalition: our programme for Government: 18. /Programma della coalizione di Governo (http://www.cabinetoffice.gov.uk/media/409088/pfg_coalition.pdf)
(3) 15 ILSA J. Int’l & Comp. L. 61 (2008-2009); Law of Recitals in European Community Legislation, The; Klimas, Tadas; Vaiciukaite, Jurate.
(4) Vedi nota 2.
(5) 1876 Cruelty to Animals Act.
(6) Consultazione del Home Office sulle Proposte dell’UE per una nuova Direttiva sulla protezione degli animali utilizzati a scopi scientifici, paragrafo 26, pubblicato nel maggio 2009 [Si chiama Home Office il Ministero dell’Interno inglese].
(7) Lettera del 17 luglio 2009 di Lord Roper, presidente del Select Committee on the European Union of the House of Lords, all’ammiraglio Lord West of Spithead, Parliamentary Under-Secretary of State, Home Office.
(8) Vedi la Sesta Relazione statistica: http://ec.europa.eu
(9) www.europarl.europa.eu
(10) Il considerando n. 17 sottolinea che “l’uso di primati non umani è un tema molto sentito dall’opinione pubblica”.
(11) Vedi la risposta scritta di Lynne Featherstone al membro del Parlamento Henry Smith, 4 Novembre 2010: 1257 primati F1 e 1102 primati F2 sono stati importati nel Regno Unito nel in 2009.
(12) http://www.ad-international.org/admin/downloads/stpreporten.pdf
(13) Animal Procedures Committee, Report of the Animal Procedures Committee for 2005: 17 (vedi http://apc.homeoffice.gov.uk/reference/apc_ann_rep_2005.pdf).
(14) www.publications.parliament.uk